STATUTO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI-BARI
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER IL MORBO DI RENDU-OSLER-WEBER (HEREDITARY HEMORRHAGIC TELEANGIECTASIA: HHT)

 


Articolo 1: Istituzione, finalità e durata del Centro

E’ istituito c/o l’Università di Bari il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Per il Morbo di Rendu – Osler – Weber (Hereditary Hemorrhagic Teleangiectasia : HHT).
Il Centro si prefigge di studiare l’HHT, malattia definita “rara” dall’Istituto Superiore di Sanità ed in base alle linee guida dell’OMS.
Il Centro intende ricercare e approfondire gli interessi interdisciplinari dell’HHT ed in particolare gli aspetti epidemiologici, genetici, bio-molecolari, fisiopatologici, clinici, la cura e la prevenzione.
Il Centro organizza, promuove e coordina l’attività di ricerca di base e clinica e propone accordi di collaborazione scientifica e convenzioni con l’Associazione Italiana HHT, con l’HHT Foundation International Inc. New Haven, CT. USA e con ogni ente e/o istituzione pubblica o privata interessata alla diffusione della conoscenza e della ricerca sulla malattia.
Il Centro ha sede amministrativa attualmente c/o il Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica (D.I.M.I.M.P.) dell’Università di Bari e ha durata di tre anni accademici.

Articolo 2: Patrimonio e azione finanziaria

I mezzi finanziari e le attrezzature a disposizione del Centro sono costituiti:
a) dalla dotazione ordinaria corrisposta dai Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di funzionamento del Centro stesso;
b) da eventuali contributi assegnati dall’Università sulle base di documentate e motivate esigenze presentate dal Consiglio Direttivo;
c) dai contributi corrisposti dagli Enti convenzionati;
d) dai contributi provenienti da fondi ministeriali e comunitari;
e) dai contributi corrisposti da Enti pubblici e privati;
f) da lasciti e donazioni;
Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere prioritariamente garantite da ciascun Dipartimento che ne ha proposto la costituzione o vi abbia successivamente aderito.

Articolo 3: Composizione del Centro, modalità di adesione e recesso

In fase di costituzione aderiscono al Centro i docenti e i ricercatori dell’Università degli Studi di Bari la cui attività di ricerca scientifica, in tutto o in parte, abbia per oggetto le finalità di cui all’art. 3.
Potranno aderire al Centro, successivamente, altri docenti, ricercatori o Dipartimenti dell’Università di Bari con istanza inviata al Magnifico Rettore e, da questo, rimessa al Comitato Direttivo.
Potranno recedere dalla adesione al Centro i docenti, i ricercatori o i Dipartimenti dell’Università di Bari con istanza inviata al Magnifico Rettore e , da questi, rimessa al Consiglio Direttivo del Centro.

Articolo 4: Organi del Centro

Gli organi del Centro sono:
Il Consiglio;
Il Direttore
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro
Il Consiglio, su proposta del Direttore, può designare quattro suoi componenti che, con il Direttore stesso, compongono la Giunta; questa decade in concomitanza con la fine del mandato del Direttore.
Il Direttore è eletto dai componenti il Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno aderenti al Centro, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Articolo 5: Articolazioni del Centro

Il Centro può articolarsi in Sezioni , previa approvazione del Consiglio, per motivati interessi scientifici o organizzativi, purchè in stretta connessione con le finalità, con la disponibilità tecnica e le attrezzature del Centro.
L’afferenza alle sezioni è valutata annualmente dal Consiglio sulla base delle indicazioni di ciascun componente. Ogni sezione ha un responsabile scientifico che dura in carica tre anni accademici e viene eletto secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Centro.
Il responsabile scientifico raccoglie le proposte degli aderenti alla sezione, predispone i preventivi annuali di spesa che devono rispondere ai programmi di ricerca della sezione. In nessun caso è riconosciuta alle sezioni autonomia amministrativa e contabile.
Ogni sezione può stabilire, in analogia con quanto previsto nelle possibilità e per i fini del Centro, rapporti di collaborazione scientifica ed economica, purchè distintamente valutati e approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6: Funzionamento del Centro e gestione amministrativo – contabile

Il Consiglio Direttivo, entro sei mesi dal suo insediamento, approva il Regolamento di funzionamento del Centro.

Per la gestione amministrativo – contabile del Centro, vale quanto previsto espressamente dal TITOLO V sez. II del Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell’Università di Bari.