STATUTO
UNIVERSITA’
DEGLI STUDI-BARI
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER IL MORBO DI RENDU-OSLER-WEBER (HEREDITARY
HEMORRHAGIC TELEANGIECTASIA: HHT)
Articolo 1: Istituzione, finalità e durata del Centro
E’
istituito c/o l’Università di Bari il Centro Interdipartimentale
di Ricerca “Per il Morbo di Rendu – Osler – Weber (Hereditary
Hemorrhagic Teleangiectasia : HHT).
Il Centro si prefigge di studiare l’HHT, malattia definita “rara”
dall’Istituto Superiore di Sanità ed in base alle linee guida
dell’OMS.
Il Centro intende ricercare e approfondire gli interessi interdisciplinari
dell’HHT ed in particolare gli aspetti epidemiologici, genetici,
bio-molecolari, fisiopatologici, clinici, la cura e la prevenzione.
Il Centro organizza, promuove e coordina l’attività di ricerca
di base e clinica e propone accordi di collaborazione scientifica e convenzioni
con l’Associazione Italiana HHT, con l’HHT Foundation International
Inc. New Haven, CT. USA e con ogni ente e/o istituzione pubblica o privata
interessata alla diffusione della conoscenza e della ricerca sulla malattia.
Il Centro ha sede amministrativa attualmente c/o il Dipartimento di Medicina
Interna e Medicina Pubblica (D.I.M.I.M.P.) dell’Università
di Bari e ha durata di tre anni accademici.
Articolo
2: Patrimonio e azione finanziaria
I mezzi finanziari
e le attrezzature a disposizione del Centro sono costituiti:
a) dalla dotazione ordinaria corrisposta dai Dipartimenti proponenti la
costituzione del Centro secondo le modalità che saranno stabilite
dal Regolamento di funzionamento del Centro stesso;
b) da eventuali contributi assegnati dall’Università sulle
base di documentate e motivate esigenze presentate dal Consiglio Direttivo;
c) dai contributi corrisposti dagli Enti convenzionati;
d) dai contributi provenienti da fondi ministeriali e comunitari;
e) dai contributi corrisposti da Enti pubblici e privati;
f) da lasciti e donazioni;
Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere
prioritariamente garantite da ciascun Dipartimento che ne ha proposto
la costituzione o vi abbia successivamente aderito.
Articolo
3: Composizione del Centro, modalità di adesione e recesso
In fase
di costituzione aderiscono al Centro i docenti e i ricercatori dell’Università
degli Studi di Bari la cui attività di ricerca scientifica, in
tutto o in parte, abbia per oggetto le finalità di cui all’art.
3.
Potranno aderire al Centro, successivamente, altri docenti, ricercatori
o Dipartimenti dell’Università di Bari con istanza inviata
al Magnifico Rettore e, da questo, rimessa al Comitato Direttivo.
Potranno recedere dalla adesione al Centro i docenti, i ricercatori o
i Dipartimenti dell’Università di Bari con istanza inviata
al Magnifico Rettore e , da questi, rimessa al Consiglio Direttivo del
Centro.
Articolo
4: Organi del Centro
Gli organi
del Centro sono:
Il Consiglio;
Il Direttore
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori
aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro
Il Consiglio, su proposta del Direttore, può designare quattro
suoi componenti che, con il Direttore stesso, compongono la Giunta; questa
decade in concomitanza con la fine del mandato del Direttore.
Il Direttore è eletto dai componenti il Consiglio fra i professori
di ruolo a tempo pieno aderenti al Centro, dura in carica tre anni accademici
e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Articolo
5: Articolazioni del Centro
Il Centro
può articolarsi in Sezioni , previa approvazione del Consiglio,
per motivati interessi scientifici o organizzativi, purchè in stretta
connessione con le finalità, con la disponibilità tecnica
e le attrezzature del Centro.
L’afferenza alle sezioni è valutata annualmente dal Consiglio
sulla base delle indicazioni di ciascun componente. Ogni sezione ha un
responsabile scientifico che dura in carica tre anni accademici e viene
eletto secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento
del Centro.
Il responsabile scientifico raccoglie le proposte degli aderenti alla
sezione, predispone i preventivi annuali di spesa che devono rispondere
ai programmi di ricerca della sezione. In nessun caso è riconosciuta
alle sezioni autonomia amministrativa e contabile.
Ogni sezione può stabilire, in analogia con quanto previsto nelle
possibilità e per i fini del Centro, rapporti di collaborazione
scientifica ed economica, purchè distintamente valutati e approvati
dal Consiglio Direttivo.
Articolo
6: Funzionamento del Centro e gestione amministrativo – contabile
Il Consiglio
Direttivo, entro sei mesi dal suo insediamento, approva il Regolamento
di funzionamento del Centro.
Per la gestione
amministrativo – contabile del Centro, vale quanto previsto espressamente
dal TITOLO V sez. II del Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità
e la Finanza dell’Università di Bari.
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